Novità per la fruizione del Congedo di MATERNITA’ E PATERNITA’ esclusivamente dopo il parto:
– Le lavoratrici potranno astenersi dal lavoro entro i cinque mesi successivi al parto;
– La gestante, può fruire di tutto il congedo di maternità dopo il parto se un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Le donne lavoratrici, con una buona condizione di salute certificata dal medico, possono quindi decidere di lavorare fino al nono mese di gravidanza e usufruire di 5 mesi di congedo obbligatorio dopo il parto, in alternativa alle modalità.
La documentazione sanitaria deve essere acquisita dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza e dovranno “attestare esplicitamente l’assenza di pregiudizio alla salute fino alla data presunta del parto ovvero fino all’evento del parto qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta”. Le certificazioni consentiranno lo svolgimento dell’attività lavorativa “fino al giorno antecedente alla data presunta del parto, con conseguente inizio del congedo di maternità dalla data presunta, e per i successivi cinque mesi”.
L’interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza “è compatibile” con la possibilità di lavorare fino al nono mese purché i motivi alla base dell’interdizione cessino “prima dell’inizio del congedo di maternità ante partum”. È invece incompatibile con l’opzione l’interdizione al lavoro legata alle condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute.
L’insorgere di un periodo di malattia prima dell’evento del parto, tra il settimo e il nono mese, “comporta l’impossibilità di avvalersi dell’opzione”. Nel giorno di inizio della malattia (anche qualora fosse un singolo giorno), la lavoratrice inizia il proprio periodo di congedo di maternità e le giornate di astensione obbligatoria non godute prima si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
La lavoratrice può rinunciare all’opzione data solo prima dell’inizio del periodo di congedo di maternità ante partum. Qualora, tuttavia, la lavoratrice manifestasse la decisione di non volersi più avvalere dell’opzione dopo l’inizio del periodo di maternità ante partum, il congedo di maternità indennizzabile sarà computato secondo le consuete modalità (due mesi prima del parto e tre mesi dopo). Quindi i periodi prima del parto lavorati prima della rinuncia saranno comunque computati come periodo di maternità, ma non saranno indennizzati poiché la futura mamma ha lavorato.