Chi paga il congedo di maternità
Abbiamo parlato spesso del congedo di maternità, ovvero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro che devono rispettare alcune categorie di lavoratrici dipendenti in gravidanza (ed eventualmente le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione Separata INPS). Il congedo di maternità dura di base 5 mesi, di solito distribuiti in modo da essere 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo il parto (ma può prolungarsi per motivi di diversa natura) ed è retribuito.
La retribuzione che spetta alla lavoratrice è pari all’80% della paga giornaliera percepita prima del periodo di maternità, anche se in alcuni casi il CCNL può prevedere la retribuzione del 100%.
Le tipologie di lavoratrici che hanno diritto all’indennità di maternità sono:
- lavoratrici dipendenti con regolare contratto di lavoro;
- lavoratrici disoccupate o sospese;
- lavoratrici agricole a tempo determinato iscritte per almeno 51 giornate di lavoro agli elenchi nominativi;
- lavoratrici agricole a tempo indeterminato;
- colf e badanti con almeno 52 contributi settimanali versati nei due anni che precedono l’inizio congedo oppure con almeno 26 contributi settimanali versati l’anno precedente l’inizio congedo;
- lavoratrici a domicilio e lavoratrici Lsu e Apu;
- libere professioniste o lavoratrici con contratti parasubordinati, iscritte alla Gestione Separata INPS.
Una volta chiarite queste premesse, però, è fondamentale precisare una questione importante, rispondendo ad una domanda che può sorgere spontanea, ovvero: chi si occuperà di pagare l’indennità del congedo di maternità? Vediamolo nel dettaglio.
L’indennità di maternità è un contributo statale e sarà, quindi, l’INPS a doverlo versare. Tuttavia l’INPS (salvo casi particolari che analizzeremo in seguito) non lo verserà direttamente alla lavoratrice dipendente. Sarà, infatti, il datore di lavoro ad anticipare l’indennità come pagamento in busta paga e a recuperare la somma, in un secondo momento, sotto forma di credito di imposta quando verserà i contributi per i propri dipendenti.
Per quanto riguarda, poi, i Contratti Collettivi ricordiamo, come già detto, che alcuni di essi prevedono che alla lavoratrice venga corrisposta un’indennità pari al 100% della paga giornaliera percepita: in questo caso sarà l’INPS ad erogare l’80% (nelle modalità già indicate) e il datore di lavoro a farsi carico del restante 20%.
Casistiche
In linea di massima, quindi, è il datore di lavoro a dover erogare il pagamento, tuttavia in determinati casi è direttamente l’INPS a dover versare l’indennità alla lavoratrice se questa appartiene ad una delle seguenti categorie:
- lavoratrici stagionali;
- operaie agricole;
- lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine;
- addette ai servizi domestici e familiari (le colf e le badanti);
- lavoratrici con contratti parasubordinati iscritte alla Gestione Separata INPS;
- lavoratrici disoccupate o sospese;
- lavoratrici autonome e libere professioniste iscritte alla Gestione Separata INPS;
- lavoratrici assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro non optanti per il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio (codice conguaglio “CA2G”) – (Circolare INPS n. 173 del 23.10.2015).
In queste circostanze sarà la lavoratrice a decidere, nel momento in cui presenta la domanda di maternità, la modalità con la quale percepire il pagamento, che potrà avvenire con bonifico oppure tramite accredito su conto corrente postale.
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