Differenze tra assegno di Stato e dei Comuni
L’assegno di maternità erogato dallo Stato e l’assegno di maternità erogato dal Comune, sono due misure economiche a sostegno delle madri e delle proprie famiglie, che vengono attuate anche in caso di adozione o affidamento preadottivo. In particolare, l’assegno erogato dallo Stato spetta alle madri che svolgono o hanno svolto lavori atipici o discontinui e il suo importo viene stabilito di anno in anno considerando le variazioni dell’indice ISTAT sui prezzi dei beni di consumo e sui salari medi di alcune categorie di lavoratori (le stime sono pubblicate sul sito ufficiale). L’assegno erogato dal Comune, invece, spetta alle madri non lavoratrici e alle madri lavoratrici (anche precarie) che non hanno diritto all’indennità di maternità o alla retribuzione per il periodo di maternità, oppure alle madri lavoratrici (anche precarie) la cui indennità di maternità o retribuzione di maternità è inferiore alla cifra prevista dall’assegno comunale. Se la madre non è lavoratrice l’assegno previsto corrisponderà a 1.545,55 €, mentre se la madre lavora e percepisce un indennità o retribuzione inferiore alla cifra dell’assegno comunale, questo verrà corrisposto tramite quota differenziale.
In ogni caso, comunque, sia l’assegno erogato dallo Stato che quello erogato dai Comuni sono disposti dall’INPS, pertanto per farne richiesta è necessario inoltrare la domanda entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dell’affido/adozione servendosi della piattaforma ufficiale dell’Istituto o rivolgendosi ad un Caf, un Patronato o ad un ente intermediario che si occupi di tale procedura. Gli assegni spettano per ogni figlio, anche in caso di parto gemellare o affidamento/adozione di più minori.
Requisiti
Vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti per poter richiedere l’assegno di maternità erogato dal Comune o l’assegno di maternità erogato dallo Stato.
All’assegno di maternità erogato dal Comune hanno diritto:
- le cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o al momento dell’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato;
- le cittadine non comunitarie residenti in Italia che al momento del parto o nel momento dell’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato abbiano o la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (in questo caso i figli delle cittadine non comunitarie, se nati all’estero, devono possedere lo stesso titolo di soggiorno della madre).
- le cittadine che rientrano in una delle due categorie sopracitate il cui reddito e patrimonio posseduto dal nucleo familiare non superino il valore ISEE previsto, al momento della data di nascita del figlio o dell’ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).
All’assegno di maternità erogato dallo Stato hanno diritto:
- le cittadine che al momento della presentazione della domanda godono della cittadinanza italiana o comunitaria;
- le cittadine extracomunitarie dotate di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lunghi periodi.
Le cittadine che possiedono i requisiti sopracitati dovranno, inoltre, rientrare in una delle seguenti categorie:
- madri lavoratrici con almeno tre mesi di contributi per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i nove mesi precedenti il parto o l’effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione
- ex madri lavoratrici, con almeno tre mesi di lavoro che hanno perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, durante il periodo compreso tra la data della perdita del diritto e la data del parto o dell’effettivo ingresso in famiglia del bambino.
- ex madri lavoratrici che durante la gravidanza hanno cessato di lavorare per recesso, anche volontario, con almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai nove mesi antecedenti al parto.
In circostanze particolari l’assegno di maternità erogato dallo Stato non spetta alla madre e può essere richiesto dal padre. Ecco quando:
- in caso abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre (devono comunque sussistere i requisiti contributivi previsti per la madre);
- nel caso in cui il padre sia adottante o affidatario preadottivo e sopraggiunga la separazione dei coniugi durante la procedura di affidamento preadottivo (devono comunque sussistere i requisiti contributivi previsti per la madre);
- nel caso in cui il padre sia adottante non coniugato e l’adozione venga pronunciata solo nei suoi confronti (al momento dell’adozione devono comunque sussistere i requisiti contributivi previsti per la madre);
- nel caso di decesso della madre. In tale circostanza, però, è necessario che il padre o il coniuge della donna abbia riconosciuto il bambino e goda di regolare permesso di soggiorno o residenza in Italia e che il minore non sia stato affidato a terzi (In quest’ultimo caso non sono richiesti i requisiti dei tre mesi di contributi).